Al via il bando Impresa Sicura
A partire da lunedì 11.05.2020 e fino a lunedì 18.05.2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, è possibile prenotare il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (c.d. DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito del bando Impresa Sicura attivato da Invitalia.
La misura agevolativa è prevista in attuazione dell’articolo 43, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), che ha disposto il trasferimento di 50 milioni di euro dall’Inail a Invitalia da erogare alle imprese per l’acquisto di DPI “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi”.
I soggetti beneficiari elencati all’articolo 6 del bando Invitalia sono tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di rimborso:
- regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- aventi la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Al bando sono ammesse, come precisato dalle Faq pubblicate sul sito istituzionale di Invitalia, le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia, esclusivamente per il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla sede italiana e ai relativi addetti a cui sono destinati i DPI.
Restano esclusi dal bando i seguenti soggetti:
- i liberi professionisti;
- i soggetti iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA, quali ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi.
Le spese ammissibili individuate all’articolo 7 del bando sono quelle sostenute per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, esclusivamente rientranti nelle seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’ammissibilità al bando le spese per l’acquisito dei DPI di cui sopra devono presentare le seguenti caratteristiche:
- far riferimento a fatture emesse dal fornitore nel periodo compreso tra il 17.03.2020 (data di pubblicazione in GU del Decreto Cura Italia) e la data di invio della domanda di rimborso;
- far riferimento a fatture che risultino pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso, attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura (compresi pagamenti con carta di credito e paypal);
- essere complessivamente non inferiori a euro 500,00 di imponibile, con riferimento anche a più fatture;
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, in quanto il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni.
Sono ammesse anche le fatture di acconto, purché emesse nel periodo sopra indicato e in presenza contestuale, nella domanda di rimborso, della relativa fattura di saldo.
Non sono comunque ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, compresa l’Iva.
Per quanto attiene il rimborso concedibile alle imprese richiedenti, ai sensi dell’articolo 8 del bando, esso è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute nel rispetto dei seguenti limiti di importo erogabile:
- euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI, come risultanti da quanto dichiarato dall’impresa nella domanda di rimborso;
- euro 150.000,00 di importo massimo per impresa.
I rimborsi sono in ogni caso concessi entro il limite di risorse finanziarie complessive previste dal Decreto Cura Italia di 50 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
L’iter di presentazione delle domande di rimborso è articolato nelle seguenti tre fasi:
- prenotazione del rimborso, dal 11.05.2020 al 18.05.2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso, entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso;
- compilazione e istruttoria della domanda di rimborso, a partire dalle ore 10.00 del 26.05.2020 fino alle ore 17.00 del 11.06.2020.
La fase 1) di prenotazione del rimborso va effettuata attraverso lo sportello informatico, alla pagina https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di Invitalia, inserendo esclusivamente il codice fiscale dell’impresa proponente e del suo legale rappresentante e l’importo da rimborsare.
Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e in ogni caso vale la prima prenotazione regolarmente trasmessa.
Nella fase 2) è pubblicato, alla pagina dedicata all’intervento del sito web di Invitalia, l’elenco cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1), con indicazione del relativo esito di ammissibilità alla successiva fase 3).
Nella fase 3) le imprese collocate in posizione utile sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello disponibile nella pagina web dedicata.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e delle relative evidenze di pagamento.
Invitalia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e successivamente procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato nella domanda dall’impresa beneficiaria.
Fonte: Debora Reverberi (www.ecnews.it)